Art. 7.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

      1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la designazione di tali candidature, presentando i regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.

 

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      2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
      3. Le sedi di cui al comma 2 sono individuate tra quelle messe a disposizione dai partiti politici o, in mancanza, tra quelle delle amministrazioni pubbliche.
      4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche.
      5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.